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Repertorio atto n. 109/CSR

Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano recante “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2026/2027, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6 - ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche”. 

Repertorio atti n. 109/CSR del 23 luglio 2026.

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

 

Nella seduta del 23 luglio 2026:

 

VISTO l’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare l’articolo 6-ter, il quale prevede, tra l’altro, che entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero della salute, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina, con uno o più decreti, il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione, da parte del Ministero dell’università e della ricerca, degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario;

 

VISTO l’accordo sancito, con atto rep. n. 105, nella seduta del 9 giugno 2016 di questa Conferenza, recante “Determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2016/2017, delle professioni sanitarie e dei laureati specialisti delle professioni sanitarie, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni”, in merito al modello previsionale e ai relativi principi metodologici sviluppati e applicati durante il progetto pilota per la determinazione del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2016/2017 delle figure professionali di medico chirurgo, odontoiatra, farmacista, infermiere ed ostetrica/o;

 

VISTO l’accordo sancito, con atto rep. n. 69, nella seduta del 25 maggio 2017 di questa Conferenza, recante “Determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2017/2018 dei laureati magistrali a ciclo unico, delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni”, con il quale  è stata estesa a tutte le professioni sanitarie la predetta metodologia per la determinazione del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2017/2018, secondo il modello previsionale di cui all’allegato A, parte integrante del medesimo accordo;

 

VISTA la nota prot. n. 23317 del 6 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12584, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso lo schema di accordo in titolo - corredato di tabelle, che costituiscono parte integrante dello schema medesimo, nonché della documentazione istruttoria - che riporta, tra l’altro, le seguenti premesse:

-       “tenuto conto delle attività poste in essere nell’ambito degli incontri tecnici promossi e coordinati dal Ministero della salute che hanno coinvolto i rappresentanti delle Regioni e Province Autonome e i rappresentanti delle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie ai fini della determinazione del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2026/2027, basato sulla previsione di domanda e di offerta a livello regionale e nazionale di professionisti sanitari, i cui principi e le cui specifiche sono descritte nell’allegato A all’Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017;

-       preso atto della stima del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2026/2027 presentato dalle Regioni e Province autonome, nonché dalle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie, come da documentazione acquisita agli atti istruttori al presente Accordo;

-       considerato che il principio generale adottato nella determinazione del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2026/2027 è stato il pieno accoglimento dei fabbisogni espressi dalle regioni;

-       considerato che tale principio non è stato applicato alle figure professionali di:

a)    Farmacista, per la quale il dato di fabbisogno comunicato dalla relativa Federazione, pari a 1.500 unità, costituisce una stima condivisibile che coniuga l’ipotesi di una maggiore domanda di farmacisti legata sia alle esigenze del setting ospedaliero sia ruolo della farmacia dei servizi nella rete dell’assistenza territoriale, con l’obiettivo di evitare un futuro esubero di professionisti, in coerenza con la metodologia di determinazione del fabbisogno di cui agli Accordi Stato-Regioni del 9 giugno 2016 e del 25 maggio 2017;

b)   Psicologo, per la quale, coerentemente anche con quanto rappresentato dal Consiglio nazionale Ordine psicologi, si ritiene di dover confermare anche per l’anno accademico 2026/2027 lo stesso fabbisogno già determinato dai precedenti Accordi Stato-Regioni, da ultimo dall’accordo del 30 luglio 2025, pari a zero unità”;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 12650 del 7 luglio 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 14 luglio 2026;

 

VISTA la comunicazione del 14 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 13132 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 13153, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso l’assenso sullo schema di accordo in titolo;

 

VISTI gli esiti della seduta del 23 luglio 2026 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell’accordo in titolo;

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

 

SANCISCE ACCORDO

 

              ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano recante “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2026/2027, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6 - ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche”, di cui all’allegato 1 (Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6) che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.