Repertorio atto n. 101/CU
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di modifica dell’intesa rep. atti n. 146/CU del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, così come modificata dall’intesa rep. atti n. 15/CU del 25 gennaio 2024 e dall’intesa rep. atti n. 129/CU del 10 settembre 2025.
Repertorio atti n. 101/CU del 23 luglio 2026.
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella seduta del 23 luglio 2026:
VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
VISTA l’intesa sancita il 27 novembre 2014 (Rep. atti n. 146/CU), “ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014”;
VISTA l’intesa sancita il 14 settembre 2022 (Rep. atti n. 146/CU), “ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali di modifica dell’Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio” e, in particolare, l’articolo 15, rubricato “Norma transitoria”, che, al comma 2, prevede che “I CAV e le Case presenti negli elenchi/Albi regionali alla data della presente intesa potranno avvalersi di un periodo transitorio, della durata di 18 mesi, per l’adeguamento ai requisiti della presente Intesa”;
VISTA l’intesa sancita il 25 gennaio 2024 (Rep. atti n. 15/CU), “ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali di modifica dell’Intesa Rep. Atti n.146/CU del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio”, la quale prevede, all’articolo 1, che all’articolo 15, comma 2 dell’intesa Rep. atti n. 146/CU del 14 settembre 2022 le parole: “della durata di 18 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “della durata di 36 mesi”;
VISTA l’intesa sancita il 10 settembre 2025 (Rep. atti n. 129/CU), “ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di modifica dell’Intesa rep. atti n. 146/CU del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio”, la quale prevede, all’articolo 1, che all’articolo 15, comma 2 dell’intesa rep. atti n. 146/CU del 14 settembre 2022 le parole: “della durata di 36 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “della durata di 48 mesi”;
VISTA la nota prot. n. 5451 del 14 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 13189 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 13239, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, con la quale il Capo del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito delle interlocuzioni intercorse con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI, ha trasmesso la proposta di modifica dell’intesa indicata in titolo, al fine di prorogare di ulteriori 36 mesi, in considerazione della durata triennale della programmazione regionale, il periodo transitorio previsto dall’articolo 15, comma 2 della suddetta intesa, come modificato dall’intesa Rep. atti n. 15/CU del 25 gennaio 2024 e dall’intesa Rep. atti n. 129/CU del 10 settembre 2025, come richiesto dal Coordinamento tecnico della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, chiedendone l’iscrizione all’ordine del giorno della prima seduta utile di questa Conferenza e precisando, altresì, che la proposta in titolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e dalla sua attuazione non derivano, pertanto, effetti finanziari né riflessi, diretti o indiretti, sui saldi di finanza pubblica;
VISTA la comunicazione del 15 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 13348 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 13360, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di modifica in titolo;
VISTA la comunicazione del 16 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 13466 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 13486, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e all’UPI, con la quale l’ANCI ha comunicato di non avere osservazioni tecniche sulla proposta in titolo;
VISTI gli esiti della seduta del 23 luglio 2026 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’intesa sulla citata proposta di modifica;
ACQUISITO l’assenso del Governo;
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di modifica, nei termini di seguito riportati, dell’intesa rep. atti n. 146/CU del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, così come modificata dall’intesa rep. atti n. 15/CU del 25 gennaio 2024 e dall’intesa rep. atti n. 129/CU del 10 settembre 2025:
Art. 1
Modifica dell’art. 15 (Norma transitoria) dell’intesa Rep. atti n. 146/CU del 14 settembre 2022 come modificata dall’intesa Rep. atti n. 15/CU del 25 gennaio 2024 e dall’intesa Rep. atti n. 129/CU del 10 settembre 2025.
1. All’articolo 15, comma 2, dell’intesa sancita ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, Rep. atti n. 146/CU del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, come modificata dall’intesa del 25 gennaio 2024 (Rep. atti n. 15/CU) e dall’intesa del 10 settembre 2025 (Rep. atti n. 129/CU), le parole: “della durata di 48 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “della durata di 84 mesi” e le parole: “entro tre anni dall’adozione della presente Intesa” sono sostituite dalle seguenti: “entro il medesimo termine di cui al periodo precedente”.